APE scaduto e rinnovo del contratto di locazione: il Ministero sbaglia? Cosa devono sapere i proprietari

C’è confusione sull’obbligo di rinnovare l’attestato di prestazione energetica (APE) quando un contratto di locazione si proroga tacitamente

Cosa dice il Ministero

Secondo un parere dello scorso luglio, in risposta all’interpello Prot. n. 135457.22-07-2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) equipara il rinnovo tacito del contratto a una “nuova locazione”, richiedendo quindi un nuovo APE se quello originario è scaduto.
Tuttavia, un’analisi giuridica critica contesta questa interpretazione, definendola “priva di solido fondamento” e fonte di inutili costi e adempimenti per i proprietari.

Perché questa interpretazione è contestata

Il rinnovo tacito non è un nuovo contratto, ma la semplice prosecuzione di quello esistente, senza cambi di inquilino o di condizioni.
L’obbligo di consegnare l’APE – previsto per informare il conduttore sui consumi energetici – scatta solo in caso di nuove locazioni o di ingresso di un nuovo inquilino.
Applicarlo ai rinnovi taciti significa creare un obbligo inesistente, contrario alla normativa vigente e al Codice civile, soprattutto perché l’inquilino è già a conoscenza dello stato energetico dell’immobile. Inoltre, il Ministero appare incoerente: dopo aver parlato genericamente di “rinnovo tacito”, restringe l’obbligo solo ai rinnovi successivi alla seconda scadenza (ottavo anno per i 4+4, quinto per i 3+2), senza una giustificazione logica.

Cosa succede oggi?

Allo stato attuale, non esiste un obbligo chiaro di rinnovare l’APE in caso di proroga tacita. Il parere del MASE non ha forza di legge, ma potrebbe comunque influenzare Pubblica Amministrazione e operatori del settore. Tuttavia, in assenza di un intervento legislativo espresso, i proprietari non sono formalmente obbligati a rifare l’attestato in caso di semplice rinnovo contrattuale.

Attenzione alla direttiva europea

La situazione potrebbe però cambiare molto presto, poiché entro il maggio 2026 l’Italia dovrà recepire la direttiva UE 2024/1275 (la famigerata “Direttiva Casa Green”), che prevede esplicitamente la consegna dell’APE in caso di “rinnovo del contratto di locazione”.
Questo significherà che, in futuro, il rinnovo tacito comporterà l’obbligo di aggiornare e riconsegnare nuovamente l’attestato. Se l’APE scadrà (dura 10 anni e non ammette proroghe nemmeno se nulla fosse cambiato), sarà quindi necessario rifarlo.

Conclusioni

Oggi:
in dissenso con il parere del MASE, in caso di rinnovo tacito, non c’è obbligo di rifare l’APE se scaduto, a meno che non subentri un nuovo inquilino
Domani:
• con il recepimento della direttiva europea, l’obbligo diventerà realtà
• è utile già da ora tenere sotto controllo la scadenza dell’APE e chiedere con tempestività aggiornamenti alle sedi UPPI